Le tipologie di accordo ristrutturazione dei debiti
Le tipologie di accordo ristrutturazione dei debiti – Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti di risanamento che la legge mette a disposizione delle imprese in stato di crisi. L’obiettivo è di ridurre l’esposizione delle passività e tentare un risanamento della situazione finanziaria. A prevederlo è il Codice della Crisi d’Impresa (art. 57). L’accordo è soggetto all’omologazione del tribunale competente, a differenza degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento. Perché l’accordo possa essere omologato devono ricorrere alcune situazioni. È necessario che vi aderiscano i creditori che rappresentino almeno il 60% dell’esposizione passiva, nella formulazione standard. La percentuale si alza al 75%, nel caso dell’“accordo esteso”, o si abbassa al 30% nel caso dell’“accordo agevolato”.
L’accordo standard di ristrutturazione del debito
L’accordo in oggetto è pattuito tra l’imprenditore in crisi, o in stato di insolvenza, e i creditori. Questi ultimi devono rappresentare almeno il 60% dei crediti. Perché produca effetti, l’accordo deve essere omologato dal Tribunale (art. 44 del CCI).
Nell’accordo devono essere indicati gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Tra le indicazioni per la redazione del piano, la legge stabilisce che le modalità siano quelle previste per gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56). In questo tipo di accordo è prevista una moratoria che garantisca l’integrale soddisfazione dei debiti ai creditori estranei al patto. La legge indica i limiti di questa dilazione: 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti e 120 giorni dalla scadenza, se i crediti non sono ancora scaduti alla data dell’omologazione. L’imprenditore può chiedere di ricorrere a misure protettive temporanee.
L’accordo agevolato di ristrutturazione del debito
Questo tipo di accordo è disciplinato dall’art. 60 del Codice della Crisi d’Impresa. È un accordo semplificato rispetto a quello standard perché prevede una soglia di adesione dei creditori più bassa: al 30%. Non è prevista alcuna moratoria al pagamento dei creditori che non aderiscano al patto e presuppone che l’imprenditore che propone questo accordo rinunci alle misure protettive temporanee.
L’accordo di ristrutturazione del debito a efficacia estesa
Questo tipo di accordo viene disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa all’art. 61 e prevede, per l’adesione, una soglia superiore a quella ordinaria, del 75%. La disciplina di questo tipo di accordo trae spunto dall’art. 182 septies della legge fallimentare, e ne estende l’applicazione a soggetti ulteriori. Se, infatti, in passato questa norma trovava applicazione solo per l’imprenditore nei confronti di banche e intermediari finanziari, il Codice estende l’ambito soggettivo di applicazione ai creditori non aderenti. Il requisito è che appartengano alla stessa categoria “individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici” si legge nell’art. 61. Dunque non più solo creditori finanziari.
Le condizioni per proporre l’accordo di ristrutturazione del debito a efficacia estesa
Ecco quali sono le condizioni individuate dal legislatore perché i creditori possano considerarsi “omogenei”:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, oltre che messi in condizione di parteciparvi in buona fede. È necessario che agli stessi siano state fornite informazioni complete e aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, oltre che sull’accordo e sui suoi effetti.
b) L’accordo deve avere carattere non liquidatorio: la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta è la premessa per l’avvio di questo tipo di accordo. Così come la condizione che i creditori “vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale”. Una previsione, quest’ultima, che rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente.
c) Le pendenze dei creditori aderenti rientranti nella categoria, si legge ancora nella norma, devono rappresentare il 75% di tutti i creditori, “fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria”.
d) La legge inserisce poi una novità rispetto alla disciplina precedente, quando prevede come condizione “che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso”. Come criterio di valutazione della soddisfazione del creditore viene preso quanto presumibilmente sarebbe risultante dalla liquidazione giudiziale.
e) Il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
Esiste in ogni caso la possibilità, per i creditori della stessa categoria non aderenti all’accordo, di proporre opposizione entro trenta giorni dalla data della comunicazione (art. 48).
L’accordo di ristrutturazione del debito a efficacia estesa nei confronti dei soggetti finanziari
Una disciplina particolare è prevista nei confronti di una particolare categoria omogenea di creditori: quelli finanziari. Se i debiti verso banche e intermediari creditizi sono pari a non meno del 50% dell’indebitamento totale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti prevede infatti una disciplina particolare, sulla falsariga di quanto già previsto dalla legge fallimentare (art. 182 septies). Si prevede infatti di poter individuare una o più categorie con interessi economici e una posizione giuridica omogenei tra queste tipologie di creditori. In questo caso il debitore può fare ricorso per ottenere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti all’accordo, purché – appunto- rientranti nella stessa categoria. In questo caso la richiesta potrà essere avanzata anche senza la necessità che si verifichi quanto previsto dalla lettera b), ovvero non è necessario che l’accordo abbia carattere non liquidatorio.
Le modifiche al piano o all’accordo di ristrutturazione del debito
Le novità della nuova disciplina, rispetto a quella precedente, riguardano anche le modifiche agli accordi già conclusi tra debitore e creditore. La disciplina è diversa a seconda che la modifica arrivi prima o dopo l’omologazione. Nel caso intervenga prima, sarà necessaria la relazione di un professionista terzo che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Resta l’obbligo a carico del debitore di chiedere che i creditori aderenti rinnovino formalmente il consenso. La relazione del professionista è necessaria anche nel caso in cui la modifiche necessarie all’esecuzione del piano avvengano dopo l’omologazione. La legge prevede in questo caso che l’imprenditore provveda a pubblicare il piano modificato e l’attestazione rinnovata nel Registro delle Imprese. I creditori avranno notizia delle modifiche così formalizzate con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata. L’opposizione può essere presentata entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso.
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