Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Il nuovo Codice della crisi di Impresa e dell’insolvenza è divenuto definitivo proprio grazie a tale modifica, apportata, con il D.Lgs. 83 del 2022 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022. La disposizione in esame ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Quest’ultima riguardavi i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione.

Inoltre, sempre la stessa normativa ha attratto nel CCII le disposizioni del D.L: 118 del 2021 in materia di composizione negoziata.
Dunque, l’intervento del legislatore di luglio concernente la disciplina della Codice della Crisi e dell’ Insolvenza è stato principalmente volto a correggere alcuni aspetto volti ad armonizzare il testo con le parti effettivamente riformate.
La prima modifica apportata dal nuovo Codice della crisi attiene alla denominazione della rubrica Sezione I, Capo I Titolo IV all’art. 56. Infatti, il D.lgs in esame, ha sostituito la dicitura “Accordi in esecuzione di piani attestanti di risanamento” con “Piano attestato di
risanamento”.

Strumenti stragiudiziali soggetti ad omologazione Una delle principali categorie di strumenti stragiudiziali, a cui l’imprenditore può ricorrere, è quella degli strumenti soggetti ad omologazione. Sono tali perché presuppongono un intervento dell’Autorità giudiziaria, volta ad accertare l’esistenza dei presupposti di applicazione e il rispetto delle norme di legge.
L’art. 15 co. 1 del D.Lgs 83 del 2022 ha modificato la rubrica della Sezione II, Capo I, art. 57 del CCII con la seguente dicitura: “ Accordi di ristrutturazione convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi”.
Il medesimo articolo, al comma secondo, ha apportato poi due principali modifiche all’art. 57 CCCII.

La norma, ad oggi, dispone che gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dall’imprenditore siano ora soggetti a omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII, il quale disciplina il procedimento in questione. La norma disciplina la procedura in sede giudiziale,
che è attuata dopo che l’accordo sia stato raggiunto con i creditori.
Mentre è previsto un diverso procedimento all’art. 44 CCII che disciplina invece l’accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Si prevede, infatti, una disciplina con la quale il giudice preventivamente autorizza l’accesso
a predette procedure.

In primo luogo, ci occuperemo di chiarirti cosa si intende con Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi. Le novità in tema di Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su
crediti tributari e contributivi. Il co. 3 dell’art. 15 del D.Lgs n. 83 del 2022 ha, previsto al fattispecie della Transazione su crediti tributari e contributivi. Al co. 2 dell’art. 63 CCII è stata sostituita la dicitura “ai fini dell’art. 48, comma 5” con “ai fini del comma 2-bis”. La disposizione, in tal modo, ha previsto che il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, quando dall’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 57 co. 1 e 60 co. 1 e quanto, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’esperto professionista, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto alla liquidazione.

Il co. 2 bis, prima assente, è stato aggiunto dopo il comma secondo dell’art. 63 CCII dal comma terzo lett- b) dell’art. 15 del D.Lgs 83 del 2022. La nuove previsione prevede la disciplina dell’omologazione degli accordi.
Il comma quarto dell’art. 15 ha poi modificato la rubrica dell’art. 64 CCII aggiungendo, dopo le parole “gli effetti degli accordi sulla disciplina societaria”, le seguenti: “ e sui contratti in caso di concessione di misure protettive”.
Ha inoltre provveduto a introdurre i commi 3 e 4 dell’art. 64. In particolare, il comma 3 richiama l’art. 54, al terzo comma, sancisce che le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Il comma secondo, invece, stabilisce che se il debitore ha fatto richiesta di una misura protettiva all’interno della domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle
imprese, i creditori non possono iniziare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Mentre il comma 4 dell’art. 64 CCII ha previsto che in caso di domanda di misure protettive, scattino divieti uguali a quelli previsti nei confronti dei creditori attinti da misure
protettive nell’ambito della composizione negoziata. Dunque, questi non possono intervenire unilateralmente sul contratto in pregiudizio del debitore o sospendere il contratto a causa della sola presentazione di predetta domanda.

Esaminate brevemente tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 83 del 2022, vediamo da vicino gli strumenti in esame. L’accordo di ristrutturazione L’accordo di ristrutturazione è uno strumento a disposizione di qualsiasi imprenditore, anche non commerciale, purché imprenditore non minore, come disposto dall’art. 2 lett. d) CCII. L’imprenditore potrà beneficiare dello strumento in esame se si trova in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina del codice prevede che sia possibile ricorrere a tale accordo solo ove ricorrano specifici requisiti: il consenso di almeno il 60% dei creditori è soggetto a omologazione da parte del Tribunale.

Nell’accordo devono essere forniti tutti gli elementi che identificano il piano economico e finanziario, necessario a dare attuazione all’accordo. Tale piano deve rispettare le indicazioni contenute all’art. 56 co. 2 CCII, relative al piano di risanamento, di cui parleremo di seguito.

Al piano in questione devono poi essere allegati anche i documenti richiesti dall’art. 39 commi 1 e 3 CCII. Ciò implica che dicono esser depositati presso la cancelleria del Tribunale:
– le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
– le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
– le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, – i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

Altri documenti dovranno poi esser depositati in formato digitale:
– una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata,
– uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
– un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
– l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
– l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Rispetto ai dati relativi a creditori e titolari di diritti reali, è opportuno anche indicare il domicilio digitale, ove ne siano provvisti.
La domanda può essere presentata anche ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett. a), ossia con riserva di deposito della documentazione. In questo caso il debitore non sarà tenuto a presentare tutti questi documenti. E’ sufficiente presentare domanda con indicazione i
bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.
Mentre la documentazione di cui ai commi 1 e 2, deve esser presentata entro il termine individuato dal giudice ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. a) – Il piano deve assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori estranei all’accordo,
secondo specifici termini:
entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

E’ necessaria inoltre l’attestazione di fattibilità del piano effettuata da un professionista indipendente. Deve esser assicurato che il piano sia idoneo a soddisfare i creditori nei termini indicati.
Mentre il tribunale, nella fase preliminare, è tenuto solo ad accertare la ritualità della proposta e dei criteri di formazione delle classi in termini di omogeneità della posizione giudici e degli interessi economici. Deve inoltre esser verificato che sia rispettata la par
condicio. Il commissario giudiziale e spossessamento dell’azienda. Può anche esser nominato un commissario giudiziale. Non provvede, invece, allo spossessamento dei beni.

L’imprenditore conserva dalla data della presentazione della domanda fino all’omologazione, la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, nonostante sia sottoposta al controllo del commissario. E’ previsto l’obbligo di informare il commissario degli atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti col piano o che possono danneggiare i creditori Se il commissario reputa che l’atto possa esser pregiudizievole per i creditori o non sia coerente con il piano, lo segnale per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.

L’eventuale insistenza del debitore nonostante la segnalazione della contrarietà del commissario compra la segnalazione al tribunale per la revoca dell’ammissione. L’approvazione delle classi di creditori. Per l’approvazione dell’accordo e del piano valgono le regole previste per il concordato preventivo. La proposta è approvata se in ogni classe i titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto si è espressa in senso favorevole, oppure se hanno votato a favore i titolari dei due terzi dei crediti portati da coloro che hanno votato, a condizione che abbiano partecipato i portatori di almeno la metà dei crediti ammessi al voto nella classe. I privilegiati soddisfatti non votano se pagati in denaro entro 180 giorni dall’omologazione.
Tale termine è di trenta giorni in caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n1 c.c.. In difetto di detti creditori votano e per la parte delegata al chirografo sono inseriti in apposita classe. Se un creditore eccepisce il difetto di convenienza, la proposta viene omologata se il trattamento riservato all’opponente non è inferiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Mancata approvazione di tutte le classi L’art. 64 ter CCII disciplina il caso in cui il piano di ristrutturazione non venga approvato da tutte le classi di ristrutturazione . IL debitore, in questo caso, può chiedere al tribunale
l’accertamento del voto, laddove riteneva di aver ottenuto l’approvazione di tutte le classi, entro il termine di 15 gg dalla data del deposito della relazione.

Il legislatore ha poi previsto la conversione dell’accordo di ristrutturazione in concordato, quando il piano non viene approvato da tutte le classi di creditori, come disposto all’art. 64 quater CCII.
Invero, tale operazione di conversione è ammessa anche ove un creditore contesti la convenienza dell’accordo. In questo caso , il debitore può modificare la domanda formulando quella di concordato preventivo.
In tale ipotesi, i termini sono ridotti alla metà. Specularmente, il debitore che ha presentato domanda di concordato preventivo, può chiedere l’omologazione del piano di ristrutturazione se non sono ancora iniziate le operazioni di voto.
L’accordo di ristrutturazione agevolato. L’articolo 60 del CCII prevede poi un’ulteriore ipotesi di accordo, ossia l’accordo di ristrutturazione agevolato. A tale strumento può ricorrere l’imprenditore debitore laddove ricorrano i seguenti presupposti:
non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee,

Il consenso dei creditori previsto all’articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia al 30% in luogo del 60% del totale dei crediti. L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa Infine, l’art. 61 CCII contempla un’ultima fattispecie di accordo di ristrutturazione, ossia gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa. In questo caso la disposizione prevede che gli effetti dell’accordo possano estendere anche ai creditori non aderenti, purché sia garantita omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.
In particolare, l’art. 61 comma 2 richiede che si possa ammettere l’efficacia estensiva laddove ricorrano i seguenti presupposti.

Tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti. L’accordo deve, inoltre, avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta.
Inoltre, per quanto riguarda i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria.
A ciò si aggiunge che i creditori della medesima categoria non aderenti, a cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
Inoltre, il comma 5 dispone anche che si possa ricorrere a questa tipologia di accordi laddove non sia predisposta la continuità aziendale. Tale comma si riferisce tuttavia ai debiti contratti dall’imprenditore nei confronti di banche e intermediari finanziari, che
corrispondano ad un quantitativo non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo. In tal caso, nei confronti dei creditori di specifiche categorie, quali le banche e gli intermediari finanziari, è ammessa l’estensione degli effetti, nonostante non sia prevista la continuità aziendale.

La convenzione moratoria
Altra tipologia di strumento di composizione della crisi è la convenzione moratoria, disciplinata all’art. 62 CCII. Con ciò si intende un accordo di moratoria e stand still, il quale ha come obiettivo quello di disciplinare i rapporti tra impresa debitrice e i finanziatori o
creditori. In particolare, esso è adottato durante le trattative al fine di prevenire eventuali iniziative volte all’esecuzione o al recupero dei crediti, che possano pregiudicare l’attività di composizione.

La convenzione può essere adottata anche da un imprenditore non commerciale, con i propri creditori. Quindi, con essa si disciplinano le conseguenze provvisorie della crisi di impresa.

Consente la:
– dilazione delle scadenze dei crediti;
– rinuncia agli atti ;
– sospensione delle azioni esecutive e conservative;
– ogni altra misura che non implichi la rinuncia al diritto.

La disposizione opera anche in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., e produce effetti anche rispetto ai creditori che non appartengono alla stessa categoria. La convenzione moratoria presuppone il possesso di requisiti e condizioni previsti anche
per l’accordo di ristrutturazione. Dunque, in assenza degli stessi, essa non è efficace. Dopo la conclusione dell’atto, essa dovrà esser comunicata ai creditori, che hanno preso parte alla convenzione e deve esser accompagnata da una relazione di un professionista
indipendente, che presenti le seguenti caratteristiche:

la veridicità dei dati aziendali;
l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi.

Inoltre, in tale relazione si dovrà dare atto della possibilità dei creditori di esser soddisfatti per il tramite della convenzione moratoria. Agli stessi deve esser garantita un’utilità che non sia inferiore a quella che avrebbero conseguito con la liquidazione giudiziale.
Non può discendere come conseguenza della convenzione, per i creditori non aderenti:
– imposizione dell’onere di eseguire nuove prestazioni;
– l’obbligo di concedere nuovi affidamenti;
– il dovere di consentire la possibilità di utilizzare affidamenti già attribuiti o erogazioni di
nuovi crediti.

Transazione di crediti tributari e contributivi
La riforma del CCII ha preso in considerazione specificamente le fattispecie dei crediti tributari e contributivi. Ha previsto, quindi, la possibilità di procedere ad una transazione su tali diritti di credito all’art. 63 CCII, tramite accordi di ristrutturazione, e all’art. 88, con il
concordato preventivo. Come invero già evidenziato nei paragrafi precedenti, in specie il primo riguardante le novità normativa introdotti dal D.Lgs 83 del 2022, l’art. 63 CCII ha previsto la possibilità di concludere accordi di ristrutturazione, ai sensi degli artt. 576, 69 e 61 CCII, con l’amministrazione finanziaria e le altre Agenzie fiscali.

Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilatatorio dei tributi e dei relativi accessori, oltre che dei contributi amministrati dagli enti gestori di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia.
Tale proposta, come ogni strumento di composizione stragiudiziale, deve esser accompagnata da una relazione di un professionista indipendente. Questa deve concernere i crediti fiscali e previdenziali, deve evidenziare anche la convenienza dell’impiego di predetto strumento rispetto al ricorso all’ordinaria procedura di liquidazione giudiziale.

Tale fattore deve esser poi valutato dal Tribunale, al fine di concedere all’ammissione allo strumento.
All’art. 63 co 2 bis è poi disciplinato il c.d. cream down. Con ciò si prevede che il Tribunale possa procedere ad omologare tali accordi di ristrutturazione, anche ove manchi l’adesione da parte dall’Amministrazione finanziaria o degli altri enti di gestione dei contributi richiamati. Tale norma trova applicazione anche quando l’adesione sia essenziale al fine di raggiungere la quota del 60%, o del 30% per l’accordo agevolato, dei crediti necessari per procedere all’omologazione dei suddetti accordi. Ovviamente il tribunale sarà comunque tenuto a valutare quanto risulta dalla relazione del professionista indipendente e la la proposta di soddisfacimento delle predette amministrazioni. Rapporti tra gli strumenti di regolazione della crisi e la procedura di liquidazione I rapporti tra gli strumenti di regolazione della crisi e la procedura di liquidazione giudiziale sono disciplinati nel senso che, ove sia proposta domanda di accesso ad uno degli strumenti, all’interno del procedimento può esser proposta domanda di liquidazione giudiziale fin quando la casa non sia rimessa al collegio per la decisione.

Laddove, invece, sia già pendente una procedura di liquidazione, la domanda di accesso agli strumenti deve essere proposta entro la prima udienza. Se proposta separatamente, può esser presentata sempre entro la prima udienza, ma deve esser richiesta la riunione.
Nel caso, invece, siano proposte più domande diverse. il giudice deve dare la precedenza all’esame di quella diretta a regolare la crisi e l’insolvenza, postergando l’esame della liquidazione eventualmente richieste, che verranno automaticamente esaminate se la
domanda di accesso agli strumenti non sia accolta e, contestualmente sia accertata l’insolvenza.

Una volta avviato il procedimento, Il tribunale nomina un commissario giudiziale con il compito di riferire sugli atti di frode ai creditori o su ogni altro atto del debitore che pregiudichi la soluzione della controversia. Con ciò si intende qualsiasi atto, indipendentemente al valore e dall’entità, che possa comunque comportare la riduzione dell’utilità. Il Tribunale, inoltre, dispone che sia versato al debitore una somma a copertura delle spese di procedura e periodicamente, almeno una volta al mese, renda informazioni sulla gestione dell’impresa, le attività compite al rione del raggiungimento dell’obiettivo di risoluzione della crisi e la situazione patrimoniale , economica e finanziaria. Questa informativa verrà poi pubblicata sul registro delle imprese a cura della Cancelleria.

Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza SOSAzienda