Misure Premiali
Breve introduzione composizione negoziata e riforma codice impresa
Lo scorso luglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, che ha introdotto la riforma del Codice della Crisi di Impresa. Tramite predetto provvedimento è stata disciplinata la nuova fattispecie di composizione negoziata della crisi.In tal modo, si introduce un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale della crisi, che si aggiunge ai rimedi già presenti nell’ordinamento. Tale sistema, invero, comporta molteplici vantaggi, sia in termini di celerità della procedura che di dispendio delle risorse, e si prevengono le numerose conseguenze negative che comportano le ordinarie procedure concorsuali. Restano tuttavia in vigore le disposizioni della Legge fallimentare, che invece prevede le suddette procedure.
Con l’avvio della composizione negoziata, quindi, l’imprenditore può beneficiaria di numerosi vantaggi e di alcune misure premiali previste dal Codice della crisi. Invero, tra esse rientrano anche una serie di misure protettive del patrimonio, alcune che comportano la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione o escludono le cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale. A queste si aggiungono anche misure premiali di natura prettamente fiscale. In genere le misure sono chieste con l’istanza di accesso alla composizione negoziata. Queste, tuttavia, dovranno essere confermate dal Tribunale stesso. In tal senso provvederà il debitore mediante ricorso. L’istanza deve esser oggetto di pubblicità mediante pubblicazione nel Registro delle imprese.
Le misure già previste nel Codice della Crisi di impresa
Il Codice della Crisi di impresa, invero, prevede già delle forme di misure premiali, volte ad incentivare l’impiego di predette strumenti predisposti dal legislatore.
Il D.Lgs. 14 del 2019, infatti, già aveva adottato delle misure che consentivano di prevenire la crisi di impresa stessa.
Il Codice, dunque, ha previsto misure di natura patrimoniale e personale, disciplinate all’art. 24 e 25.
In particolare l’art. 24 prevede i presupposti ai quali poter usufruire dei predetti vantaggi oggetto di analisi. In primo luogo, si prevede che la crisi debba essere definita tempestivamente. Ciò si ricava in particolare modo dalla previsione per la quale l’imprenditore che propone una domanda di accesso tardiva ad una delle procedure regolate dal Codice.
L’istanza di accesso risulta non esser tempestiva se proposta oltre il termine, o propone istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi ex art. 19 del Codice, oppure oltre il termine di 3 mesi dal verificarsi di alcuni eventi:
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3 del Codice.
Benefici in caso di istanza tempestiva
Il Codice della crisi di impresa, prevede dei benefici anche in caso di istanza tempestiva. Tuttavia anche queste misure premiali devono conseguire a determinate condotte. E’ infatti necessario che comunque l’imprenditore abbia seguito le indicazione nel rispetto del criterio della buona fede e della correttezza. Laddove, quindi, sia stata presentata tempestivamente domanda di accesso ad una delle procedure per superare la crisi o l’insolvenza, se tale richiesta non sia stata dichiarata inammissibile, allora è possibile usufruire di alcuni specifici benefici. Invero, questi sono molteplici e tra loro cumulabili. In particolare, si prevede che durante la procedura di composizione assistita della crisi, gli interessi sono dovuti nella misura del tasso legale, rispetto ai debiti tributari dell’impresa.
Anche per le sanzioni tributarie si prevedono alcuni benefici. Ad esempio si applica la misura ridotta in caso di pagamento entro entro un certo termine dalla comunicazione delle stesse. Possono essere ulteriormente ridotte, anche al disotto della misura minima, se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza. Se la procedura negoziata ha ad oggetto anche interessi e sanzioni tributari, questi sono sono ridotti alla metà. Tra gli altri benefici che l’imprenditore consegue, vi è anche la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Questo sarà pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere. Ovviamente tale proroga può esser concessa, se non è stata data la notizia di insolvenza al Pm, ai sensi dell’art. 22 del Codice della Crisi di impresa. Tale proposta di concordato, se previsto con continuità aziendale non risulta sempre ammissibile. Essa non è tale se il professionista incaricato non attesti che saranno soddisfatti i creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Misure di carattere penale
Oltre le misure che abbiamo citato, invero, sono previste anche alcune misure premiali di natura penale. In particolare, per i reati richiamati dal Codice della Crisi di Impresa, ossia gli articoli dal 322 al 341, si prevede una fattispecie di particolare tenuità.
Il soggetto è esente da responsabilità penale se:
- il danno cagionato è di speciale tenuità;
- ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione della crisi o ha presentato domanda di accesso alla procedure previste dal Codice
- se successivamente viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione del debito.
Mentre, al di fuori di questa ipotesi, comunque la pena è ridotte dalla metà se:
- alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi od bell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell’ammontare dei debiti chirografari
- e comunque il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.
Le misure premiali introdotte dal D.L. 118 del 2021
La riforma del Codice della Crisi di impresa ha introdotto, soprattutto con il D.L. 118 del 2021, una serie ulteriore di vantaggi rilevanti per chi accede alle misure premiali. Tra questi rientra la riduzione al tasso legale degli interessi che maturano sui debiti tributari. Importante previsione, invero, introdotta in ambito penale attiene all’esenzione dai reati di cui agli artt. 216 e 217 della Legge Fallimentare. In particolare, tale immunità opera con riferimento ai pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative. Il legislatore ha inoltre previsto la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale. Importanti novità attengono anche alla disciplina concernente la tutela della garanzia patrimoniale generica, in specie per quel che attiene agli strumenti per conservarla. Ad esempio, gli atti attuativi di accordi e piano di risanamento non saranno soggetti ad azione revocatoria.
Potrà inoltre essere adottato anche un accordo sostitutivo del piano di risanamento. A ciò si aggiungono ulteriori previsioni come con riferimento alla possibilità di accedere al fallimento o alle altre procedure, di rinegoziare i contratti volti a preservare la continuità aziendale e alla possibilità di accedere al concordato semplificato.
Previsioni circa gli interessi tributari
Una delle misure premiali conseguenti l’adozione della composizione negoziata è costituita proprio dall’art. 14 co. 1 del D.L 118 del 2021, il quale espressamente prevede la facoltà di ridurre il tasso di interesse per quanto attiene alla obbligazioni tributarie.
Recita la norma:
“dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione della composizione negoziata prevista dall’articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale”. Dunque, su tali crediti si applica un diverso tasso di interessi. Normalmente il tasso di interessi fiscali può esser anche piuttosto alto, fino al 4%. Mentre il tasso di interessi legali è sensibilmente più basso e si attesta, per l’anno 2022, al 1,25%. Ovviamente, tale tasso trova applicazione dal momento in cui si ricorre alla composizione negoziata, che viene fatto coincidere con l’accettazione da parte dell’esperto. Fino a questo momento poi si applica il tasso degli interessi fiscali. Tale tasso trova di nuovo applicazione nel caso in cui il soggetto fallisse successivamente o venga dichiarato lo stato di insolvenza. Si prevede poi anche la riduzione della metà degli interessi derivanti dai debiti tributari sorti anche prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente per la composizione della crisi. In particolare, la norma prevede che sono soggetti a riduzione quegli interessi che assumono rilievo nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Quindi la misura premiale non trova applicazione a tutti debiti che risultano estranei rispetto alla procedura di composizione negoziata.
Facendo brevemente una ricapitolazione delle misure premiali derivanti dalla riforma del codice della crisi di impresa possiamo affermare che:
- al comma 1 si applica una riduzione del tasso per gli interessi che si maturano a partire dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, quindi in sostanza maturati durante la procedura negoziata;
- al comma 3, invece, trova applicazione ai crediti sorti prima della procedura negoziata, ma che comunque sono oggetto di negoziazione.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle sanzioni tributarie, l’art. 14 pure si sofferma su altro aspetto. In particolare ha ad oggetto la debenza delle sanzioni tributarie nell’ambito di tale procedura. In specie al comma 2 si prevede l’estensione della norma che prevede la riduzione alla misura minima della sanzione, che normalmente opera quando sono versate entro un dato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga. In questo caso, viene fissata come condizione che il pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata.
Possibilità di ricorrere al concordato semplificato
Tra le misure premiali, invero, potrebbe esser annoverata anche la possibilità di ricorrere al concordato semplificato in caso di composizione negoziata della crisi. Infatti, al termine della procedura di composizione negoziata, se l’esperto dichiara, nella relazione conclusiva, che la negoziazione non ha avuto esito positivo, l’imprenditore può adottare un concordato semplificato. Quest’ultimo presenta le seguenti caratteristiche:
- assenza del giudizio di ammissione;
- assenza del voto dei creditori, che hanno però diritto di opporsi alla omologazione;
- assenza della figura dell’attestatore e del commissario giudiziale, le cui funzioni vengono in parte assolte dall’esperto e da un ausiliario nominato dal Tribunale.
Per quanto riguarda invece la procedura, la proposta di concordato deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto. Deve contenere le disposizioni concernenti la liquidazione del patrimonio con cessione dei beni dell’impresa. Trovano, inoltre, applicazione alcune norme previste dalla legge fallimentare. In particolare, si darà applicazione all’art. 111 L.F. a partire dalla data di pubblicazione del concordato nel Registro delle imprese. La disposizione prevede che si applicheranno le regole sulla distribuzione delle somme concernente i crediti prededucibili, i crediti assistiti da una causa di prelazione e quelli chirografari. Mentre per quanto riguarda i crediti anteriori all’iscrizione del ricorso, sono sospese eventuali azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa. Non possono neanche esser acquistati diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, fatta salva l’autorizzazione del giudice. Questa disciplina introduce una nuova forma di concordo. Si è infatti detto che si è reso più moderno l’istituto del concordato liquidatorio, il quale trovava scarsa applicazione nel recente periodo.
La nuova disciplina, infatti, ha eliminato i vincoli costitutivi. e soprattutto le previsione per le quali:
- è imposto l’onere di assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno in misura pari al 20%;
- il dovere di incrementare il valore del patrimonio di almeno il 10% con apporti esterni.
Un’ulteriore novità conseguente alla nuova disciplina è anche la riduzione dell’intervento dell’Autorità giudiziaria in fase di omologazione, quindi della sottoesposizione alla valutazione sul merito della proposta anche sotto il profilo dell’efficienza e della possibilità di concreta realizzazione. Dunque, si sottrae al Tribunale il potere di dettare le modalità della liquidazione, quasi del tutto escluso in caso di offerta di acquisto. Al fine di accedere a tale procedura, inoltre, non è richiesta neanche l’adesione dei creditori. A questi ultimi, tuttavia, è comunque concessa la possibilità di proporre opposizione all’omologa. In tal sede, tuttavia, potrà sostenere solo la maggior convenienza della procedura fallimentare rispetto all’adozione di un piano di liquidazione.
Rapporto tra concordato e composizione negoziata
Come evidenziato nel precedente paragrafo, il principale presupposto per accedere al concordato semplificato è la compassione negoziata della crisi. Esso è in tutti i sensi espressione di una nuova misura premiale conseguente alla riforma del codice della crisi.Dunque, l’istituto è ammissibile se vi è stato previo accesso alla composizione negoziata, posto che si prevede che il ricorso a predetta operazione possa essere oggetto di omologazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell’esperto. Si evidenzia, in tal modo, che il ricorso a questa procedura sia esperibile solo quando non sia possibile procedere ad adottare un accordo con i creditori già in sede di negoziazione. Quindi presupposto reale è che non sia possibile accedere a soluzione concordate.
Concordato e cessione unitaria o di ramo di azienda
Laddove si proceda poi a cessione unitaria di azienda o di ramo, questa può esser effettuata sulla base di un’offerta precostituita. In questo caso, tuttavia, comunque non è possibile richiamare la figura del concordato con continuità indiretta, si per la chiara terminologia legislativa sia per quanto attiene alle finalità perseguiti dall’istituto, ossia liquidare il patrimonio al fine di soddisfare i creditori. In questo quadro, la vendita di azienda potrebbe qualificarsi solo come una modalità per un maggior ricavo rispetto a una vendita parcellizzata. Dopo il fallimento delle trattative della negozazione, con il concordato si cerca di giungere comunque ad un regolamento extra fallimentare del dissesto. Questo appunto può esser realizzato anche secondo il modello classico della cessione dei beni, in cui manca qualsiasi interesse alla continuità dell’impresa o, per meglio dire, manca quella componente, di qualsiasi consistenza, di prosecuzione dell’attività aziendale. In questa prospettiva, quindi, in base all’interpretazione della Suprema Corte (Cassazione n. 29742/2018 e Cassazione n. 734/2020) è possibile applicare la disciplina speciale prevista dall’articolo 186-bis, L.F.. Sempre secondo quanto disposto dalla Corte, questa norma non introduce un giudizio di prevalenza tra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione. Si tratta piuttosto di una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla attività di impresa. In tal modo si intende assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
Inoltre, laddove sia paventata l’ipotesi di ricorrere all’istituto della cessione di azienda o di ramo di anziana, o sia stata acquista un’offerta i acquisto di questa tipologia, non è richiesto che l’attività prosegua nel mentre che si attende il trasferimento. Altrettanto, la disposizione non prevede in alcun modo che in caso di cessione del ramo di azienda, il debitore prosegua l’attività in futuro con la parte che residua dell’azienda.
Quest’ultima invece va anch’essa liquidata.
Applicazione delle misure premiali alle imprese minori
Altra questione affrontata dalla riforma è l’applicabilità delle misure premiali anche alla imprese minore
In particolare, l’articolo 14 del D.L. 118 del 2021 introduce una nuova forma di premiati per l’impresa che attiva il procedimento di composizione. La norma prevede che:
- sia prevista una riduzione degli interessi e sanzioni sui debiti tributari;
- possibilità di beneficiari di rateizzazione del carico fiscale.
Sono misure non completamente corrispondenti a quelle previste dal Codice della crisi di impresa, come evidenziato in più casi. Si tratta di capire poi quando queste misure trovino applicazione anche alla imprese minori. L’impresa minore, in base a quanto disposto dall’art. 17 co. 4 del D.L. 118 del 2021, può accedere a predetta agevolazione se ha concluso un accordo sottoscritto con l’imprenditore dai creditori e dall’esperto, il quale produce gli effetti dell’art. 67 co. 3 lettera d) L.F. Non è necessaria l’attestazione che viene generalmente richiesta, né la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Laddove invece si impieghi l’istituto del concordato semplificato, è possibile utilizzare tale misura con la liquidazione concordata. Inoltre il Legislatore prevede la riduzione delle sanzioni e degli interessi maturati prima della domanda solo se:
– è stato concluso un accordo o di un piano attestato per le imprese fallibili,
– oppure in caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come normalmente accade per le imprese minori.
Applicazione delle misure premiali alle imprese agricole
E’ possibile poi soffermarci ulteriormente sulle imprese agricole, che benché imprese minori, meritano una trattazione a parte. In particolare, la disciplina del D.L. 118 del 2021 ha previsto alcune previsioni limitate alle predette imprese agricole, nel momento in cui l’art. 11 co 3 lett. c) rinvia all’art. 14. Infatti in tal caso è stato previsto che tale categoria di impresa può accedere alla procedura di sovraindebitamento, prevista dagli art. 1 14 tre della L. 2 del 2012. Ciò comporta la possibilità di applicare lo sconto fiscale sul debito maturato e scaduto anche prima della domanda di accesso alla procedura. Ovviamente resta valido il limite di cui all’art. 2135 c.c.. Inoltre, ricordiamo anche che l’art. 14 co 3 del D.L. 118 prevede anche che sia data pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto di cui all’art. 11 co. 1 lett. a), il quale dispone: “il contratto sottoscritto con uno o più creditori teso ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni” – e dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) – “sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto con il fine di produrre gli effetti del piano di risanamento senza la preventiva attestazione del professionista indipendente”. L’impresa agricola, inoltre, può richiedere la rateizzazione del debito fiscale, in un massimo di 72 rate mensili. La richiesta può esser presentata dallo stesso imprenditore o dall’Esperto all’Agenzia delle entrate. Possono essere oggetto di rateizzazione: somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, Iva e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Dunque, non trova applicazione la maggior rateizzazione, prevista dalla disciplina in esame, che è riservata alle altre imprese non minori.
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