Ristrutturazione dei Debiti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Nella riforma introdotta con il Codice della Crisi d’Impresa particolare attenzione è stata posta agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questo strumento è un mezzo di risanamento a disposizione dell’azienda in crisi, per tentare di ridurre l’esposizione delle passività e ripristinare una situazione finanziaria equilibrata. Questo strumento è previsto dal Codice della Crisi d’Impresa (art. 57) ed è soggetto all’omologazione del tribunale competente, a differenza degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento. È in sostanza un accordo subordinato all’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dell’esposizione passiva. Questa percentuale, come vedremo, può variare: si alzerà al 75%, nell’accordo esteso, o si abbasserà al 30% nel caso dell’“accordo agevolato”.
Le finalità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Questa disposizione nasce per favorire l’azienda e consentirne il salvataggio in caso di crisi, allo stesso tempo salvaguardando integralmente i creditori che non aderiscono. In fase di attuazione dell’accordo di ristrutturazione l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e il patrimonio dello stesso è garantito da alcune misure di tutela, come il blocco delle azioni esecutive e cautelari. In questa fase l’imprenditore potrà così perseguire l’obiettivo del risanamento.
Chi può proporre l’accordo di ristrutturazione del debito
Sarà l’imprenditore stesso a proporre l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI). Il Codice definisce dunque l’ambito soggettivo di applicazione, indicando questa possibilità per l’imprenditore che eserciti, anche per fini non di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola. Opererà come persona fisica, giuridica o in nome di un altro ente collettivo. Sono escluse da questa facoltà le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, lo Stato e gli enti pubblici, mentre sono ammessi i gruppi di imprese e le società a partecipazione pubblica.
L’accordo di ristrutturazione ordinario o standard
L’accordo dovrà contenere l’indicazione esatta degli elementi del piano di risanamento che renderanno possibile l’esecuzione. Questo piano andrà redatto secondo le modalità previste per gli accordi, in esecuzione dei piani di risanamento.
Nell’accordo sarà prevista una moratoria (non prevista invece nell’accordo agevolato) per garantire che anche i creditori estranei all’accordo siano integralmente soddisfatti. La moratoria prevede che il pagamento avvenga entro 120 giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se i crediti non sono ancora scaduti.
Sarà un professionista, terzo e abilitato, ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica, oltre che giuridica, del piano. L’attestazione conterrà tutti i dettagli sull’idoneità dell’accordo e del piano per garantire che i creditori estranei siano integralmente soddisfatti nei termini stabiliti.
La presentazione della domanda di accordo di ristrutturazione
La condizione per poter presentare domanda è che l’imprenditore si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Lo stato di crisi è definito dal Codice (art. 2, lett. a) CCI): “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Il Codice è altrettanto chiaro nell’indicare lo stato di insolvenza (art. 2, lett. b) CCI): “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Le novità del Codice della Crisi d’Impresa
La novità è nel carattere polivalente che assumono questi accordi, rispetto alla classificazione netta data dai requisiti contrattuali, o meno, dello strumento. Alcuni tipi di accordi di ristrutturazione, infatti, vengono definiti “a efficacia estesa” dal nuovo Codice, nella misura in cui, al verificarsi di determinate circostanze, hanno effetto anche per i creditori che non hanno aderito all’accordo. Dunque l’efficacia non si ripercuote solo sui creditori aderenti (art. 61 CCI). È il caso ad esempio degli accordi a efficacia estesa verso le banche che non abbiano aderito all’accordo, rispetto alle quali lo stesso produce gli stessi effetti di quelli prodotti sulle banche aderenti. Nel caso in cui siano presenti debiti nei confronti del Fisco, l’efficacia estesa può prodursi nei confronti dell’amministrazione fiscale. In quest’ultimo caso, però, l’efficacia estesa deve essere giustificata da una maggiore convenienza per il Fisco rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Perché ciò si verifichi deve essere allegata all’accordo la relazione di un professionista. Relazione che passerà poi al vaglio del giudice. In questo caso il verdetto in senso positivo del giudice si sostituisce alla mancata adesione da parte del Fisco, valido per l’omologa nel caso in cui sia necessario raggiungere il 60%.
Che cosa cambia con la riforma
Da quanto su detto, emergono alcune importanti differenze rispetto alla disciplina precedente. Innanzitutto l’inserimento di soggetti diversi da banche e finanziarie, come, ad esempio appunto, l’Erario per tutto ciò che riguarda le pendenze tributarie. Viene poi inserito il concetto della “convenienza” rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, come ancora nell’esempio precedente. Quel che accadeva in passato, infatti, era che spesso l’Erario non dava l’assenso alla proposta. Per garantire uno strumento di tutela per l’imprenditore in difficoltà per debiti tributari, il legislatore ha così voluto sanare i molti casi in cui il Fisco non dava l’assenso, o non forniva risposte, spostando sul giudice la verifica sull’effettiva convenienza dell’accordo. Infine, tra le novità, viene introdotto il principio del carattere non liquidatorio della proposta d’accordo.
Il quorum necessario per l’omologa dell’accordo
Il Codice della Crisi d’Impresa introduce anche eccezioni al quorum necessario per ottenere l’omologa dell’accordo, normalmente fissata al 60% (art. 60 CCI). I casi in cui la soglia scende al 30% sono quelli riferiti agli accordi di ristrutturazione agevolati. Ricorre questa ipotesti, ad esempio, quando non sia prevista la dilazione del pagamento dei creditori estranei o se il debitore non richieda misure protettive. Resta ferma la necessità, per il giudice, di valutare la convenienza per il Fisco rispetto alla liquidazione se si tratta di debiti tributari.