La liquidazione controllata del sovraindebitato

La Liquidazione controllata del sovraindebitato – La liquidazione controllata fa parte del novero delle procedure di composizione della crisi. Nella stessa famiglia di procedure rientrano anche il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore. L’obiettivo, così come per la liquidazione giudiziale, è di liquidare il patrimonio dell’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Questa procedura è stata prevista dal legislatore come strumento di esdebitazione dei soggetti non fallibili. Considerando la modesta entità dei patrimoni, il legislatore ha previsto infatti procedure semplificate rispetto alla liquidazione giudiziale.

Le procedure previste per i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale

Nel caso di imprenditore sovraindebitato, la legge prevede tre diverse procedure: la liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277 del Codice della Crisi d’Impresa), il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73) e il concordato minore (artt. 74-83).

Quella che interessa l’impresa è la liquidazione controllata del debitore, che è rivolta infatti all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start up innovative. La liquidazione controllata si applica anche al professionista, cioè alla persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. E ancora all’imprenditore minore. Si sostituisce in buona sostanza a quello che in precedenza era conosciuto come liquidazione del patrimonio. Al professionista è riservato anche il concordato minore, mentre il piano di ristrutturazione dei debiti è rivolto  al consumatore.

In quali casi si può accedere alla liquidazione controllata

L’accesso alla liquidazione controllata è riservato al debitore che si trovi in stato di crisi o insolvenza, cioè sia in una condizione di sovraindebitamento. È il caso dello stato di difficoltà economico-finanziaria, anticamera di insolvenza. Campanello d’allarme della crisi è l’incapacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte. Così come sono allarmi di insolvenza gli inadempimenti o le circostanze che inducano a pensare che il debitore non sia più in grado di soddisfare con regolarità gli impegni economico-finanziari assunti verso i fornitori. Per accedere alla liquidazione controllata, la legge richiede che il soggetto indebitato non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave o per dolo.

Chi può accedere alla liquidazione controllata

I requisiti soggettivi per accedere alla liquidazione controllata, che rientra fra le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, si riferiscono ai casi in cui la legge escluda l’applicazione delle altre procedure concorsuali. Vediamo quali sono i soggetti rientranti nella liquidazione controllata.

Innanzitutto il consumatore, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una s.n.c., s.a.s. o di una s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali” (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019).

C’è da considerare che la definizione di consumatore è più ampia rispetto a quella contenuta nella legge 3/2012 (art. 6 c. 2 lett. b). Riguarda infatti anche i soci illimitatamente responsabili di:

  • società in nome collettivo (s.n.c.);
  • società in accomandita semplice (s.a.s.);
  • società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Il Codice della Crisi d’Impresa equipara dunque alla definizione di consumatore i soci di imprese con le suddette ragioni sociali, purché si tratti di debiti estranei a quelli sociali (art. 2 lett. e, d. lgs. 14/2019). Altro elemento importante per ricorrervi è che la liquidazione controllata non rechi pregiudizi ai creditori sociali.

I limiti del ricorso alla liquidazione controllata

I casi in cui la legge ammette il ricorso alla liquidazione controllata anche per il socio di una s.n.c., l’accomandatario di una s.a.s. e di una s.a.p.a. o l’accomandante che siano coinvolti nell’amministrazione, sono quelli in cui non siano pregiudicati, ad esempio, i diritti dei creditori sociali. Non sarà ammesso quindi il ricorso a questo tipo di procedura se il socio destina il patrimonio al soddisfacimento dei soli creditori personali a nocumento dei creditori sociali.

Il Codice della Crisi d’Impresa dà una risposta anche a un’altra importante questione, quella dell’applicazione al socio degli effetti della procedura che coinvolge la società. È una novità rispetto al passato, perché estende la procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’applicazione della liquidazione controllata

Fatte queste premesse, la liquidazione controllata si applica, come abbiamo già accennato, al professionista, cioè alla persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. E ancora all’imprenditore minore, ossia il titolare di un’impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 lett. d, d. lgs. 14/2019):

  • un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;
  • ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore;
  • un ammontare di debiti -anche non scaduti- non superiore a cinquecentomila euro. La legge precisa poi che questi valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ministro della Giustizia.

L’imprenditore agricolo

La procedura si applica anche all’imprenditore agricolo che eserciti l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.). Nel rimettere mano alla disciplina, il legislatore, in relazione al sovraindebitamento, ha svincolato l’impresa agricola dal superamento delle soglie suddette che delimitano la nozione di impresa minore. Potrà quindi accedere alla liquidazione controllata, così come anche al concordato minore, ogni imprenditore agricolo, a prescindere dall’entità dell’attivo patrimoniale o dei ricavi o dell’ammontare dei debiti.

Le start up innovative

Ammesse a questa procedura sono anche le start up innovative, ovverossia le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Sono tali anche s.r.l., le s.p.a., le s.a.p.a., le società cooperative.

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