Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori
Una volta nominati i liquidatori la legge definisce i poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori, chiamati ad “adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico” come recita l’art 2.489 del Codice Civile. Quanto ai poteri, la disciplina del Codice Civile stabilisce che, “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina” i liquidatori possano compiere tutti gli atti che siano utili allo scopo per il quale sono stati nominati, ovvero la definizione dei rapporti di credito e debito verso terzi che possano portare alla liquidazione della società.
Lo stesso articolo equipara poi la loro responsabilità a quella degli amministratori “per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”.
La nomina dei liquidatori “Poteri obblighi e responsabilità dei liquidatori”
La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea, che può affidare l’incarico a un organo collegiale o monocratico. In questa sede l’assemblea definirà tanto i poteri di rappresentanza legale che processuale, il compenso da riconoscere, la durata dell’incarico, le modalità e i limiti operativi che i liquidatori dovranno di lì in poi rispettare.
Il procedimento liquidatorio
La liquidazione della società differisce dal normale esercizio di impresa per il semplice fatto che lo scopo è limitato alla definizione delle attività e passività. In questo senso i liquidatori sono un vero e proprio organo che si sostituisce a quello amministrativo durante l’iter liquidatorio descritto dalla legge.
In quest’ottica gli atti definiti dalla legge “utili” consisteranno sostanzialmente nella comparazione tra debiti e ricavi che verosimilmente si presumerà di ottenere al termine della liquidazione della società. Una volta ottenuto il saldo, se positivo, i liquidatori si limiteranno a soddisfare i creditori.
I limiti alla responsabilità dei liquidatori
Ma come si definisce il perimetro di responsabilità dei liquidatori, chiamati col compito di ottimizzare e massimizzare i risultati dell’attività economica e patrimoniale della società? Una prima risposta si può ricavare per esclusione: mentre, infatti, gli amministratori possono essere valutati nel merito della responsabilità anche per determinate scelte gestionali effettuate, per i liquidatori questo giudizio è escluso. Il perimetro delle responsabilità dei liquidatori è così desumibile dall’ambito dei poteri che la legge riconosce loro. In questi poteri rientra ad esempio la valutazione dei tempi, dei modi e delle condizioni necessari a realizzare lo scopo finale, ovvero l’attivo sociale. Resta naturalmente il principio secondo il quale l’ambito d’azione deve rientrare nelle eventuali limitazioni definite nell’atto costitutivo o nella delibera assembleare.
Rapporti tra liquidatori e assemblea dei soci
Può accadere però che i liquidatori non si attengano alle indicazioni dei soci, se queste confliggono con i doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio. E così deve essere, perché altrimenti i liquidatori sarebbero responsabili di mancata diligenza. Ecco allora che il concordato fallimentare o preventivo, così come l’esercizio provvisorio, vengono compresi tra gli atti utili in loro potere, anche senza una delibera assembleare. Proprio come i rappresentanti di una società, infatti, i liquidatori sono legittimati al concordato o all’esercizio provvisorio.
Liquidatori e sospensione dell’attività
Si prenda il caso che un’eventuale interruzione dell’attività possa recare danno alla società, esponendo i liquidatori all’obbligo del risarcimento dei danni, perché responsabili. Anche in questo caso i liquidatori possono procedere in senso opposto all’interruzione dell’attività, se questa rischi di portare con sé una poco proficua vendita di beni, e quindi comprometta la soddisfazione dei creditori. Anche senza una delibera assembleare che abbia deciso in tal senso.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
Fermo restando il principio secondo cui i soci che hanno compiuto atti dannosi restano responsabili in solido con i liquidatori, va considerato che non esiste una responsabilità oggettiva dei liquidatori: se questi operano in regime disgiuntivo, infatti, ciascuno potrà sempre dimostrare di non avere colpa.
Sarà l’assemblea a intraprendere l’azione di responsabilità verso i liquidatori, così come previsto dal Codice Civile per la stessa procedura nei confronti degli amministratori, con particolari maggioranze (art. 2393). Si prevede dunque che “la deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori”.
La rinuncia all’azione di responsabilità
Può accadere che la società decida di transare con gli amministratori, o i liquidatori, rinunciando così all’esercizio dell’azione di responsabilità. In questo senso la legge prescrive che ciò sia possibile a patto che la rinuncia e la transazione “siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale”. Per le società di capitali, poi, la legge prescrive il limite di “almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis”.
La responsabilità verso i creditori sociali
L’art. 2394 del Codice Civile prevede poi che i liquidatori, alla stregua degli amministratori, rispondano nei confronti dei creditori sociali “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. In questo caso l’azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei rispettivi crediti.
Che cosa succede se la società, come visto al paragrafo precedente, rinuncia all’azione? In questo caso non è precluso l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali. Quanto alla transazione, questa può essere impugnata dai creditori sociali solo con l’azione revocatoria, se ne ricorrano gli estremi.
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
La legge prevede che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori verso i soci e ai creditori, che abbiamo sin qui visto, spettino al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
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