Il concordato di liquidazione nella liquidazione coatta amministrativa

 

La chiusura della liquidazione coatta amministrativa

Il concordato di liquidazione nella liquidazione coatta amministrativa – Diversamente dalla liquidazione giudiziale, a chiusura della liquidazione coatta amministrativa non è previsto per legge alcun provvedimento formale.

La legge disciplina solo tempi e modi degli adempimenti finali. In particolare in relazione al bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale tra i creditori, oltre alle eventuali procedure di reazione verso questi atti. Vediamo allora le differenze fra le due procedure e quali sono gli atti che de facto pongono fine alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

I rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

La liquidazione coatta amministrativa è un tipo di procedura concorsuale di carattere liquidativo. Per alcuni aspetti è simile alla liquidazione giudiziale, dalla quale si distingue per determinate caratteristiche. Innanzitutto le due procedure differiscono tra loro per la natura giuridica.

La liquidazione giudiziale è per definizione avviata a seguito di una pronuncia di un giudice, ed è sotto il controllo della giurisdizione ordinaria che si svolge la procedura stessa. La liquidazione coatta amministrativa è, appunto, di carattere amministrativo: un provvedimento amministrativo darà avvio alla procedura e un’autorità amministrativa ne guiderà lo svolgimento.

I casi di intervento dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione coatta amministrativa

L’autorità giudiziaria, nella liquidazione coatta amministrativa, entrerà in gioco solo al verificarsi di determinate condizioni. Innanzitutto qualora ci sia una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza o di una contestazione del passivo tramite opposizione o impugnazione.

Un altro caso è quello dell’intervento del tribunale per approvazione del concordato di liquidazione, come vedremo. Sono dunque interventi eventuali, al verificarsi di certe condizioni.

Ci sono però anche delle fasi necessarie, ovvero il deposito in tribunale – con effetto esecutivo – dello stato passivo e del bilancio finale di liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto dell’attivo residuale tra i creditori, nella fase finale della procedura.

Il riparto finale dell’attivo e il soddisfacimento dei creditori

Il riparto finale dell’attivo, con la soddisfazione dei creditori, determina de facto la chiusura della procedura. Allo stesso modo si può considerare il caso del concordato, e il motivo è evidente: essendo la soddisfazione dei creditori l’obiettivo della liquidazione, raggiunto questo, la procedura può dirsi conclusa.

Che cosa accade se invece dalla ripartizione dell’attivo non sia possibile soddisfare integralmente i creditori? Nel caso di insufficienza dell’attivo, la procedura di liquidazione coatta amministrativa non può dirsi conclusa.

La cancellazione della società dal registro delle imprese è l’ultimo atto del commissario liquidatore che può avvenire solo a condizione che la liquidazione sia stata completata, senza residui patrimoniali e sempre che i soci non abbiano fatto alcun ricorso.

Il concordato di liquidazione

Il concordato di liquidazione si inquadra come un’ipotesi di cessazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Le caratteristiche sono simili a quelle del concordato giudiziale. Vediamole.

Innanzitutto c’è da dire che, dal punto di vista soggettivo, legittimati a presentare la proposta sono sia l’impresa oggetto di liquidazione, che creditori e terzi interessati, come lo stesso commissario liquidatore. Anche nel concordato vale la possibilità della suddivisione dei creditori in classi, così come del pagamento in percentuale dei creditori privilegiati.

La proposta di concordato, se proposta dalla società, deve essere comunicata personalmente ai creditori a mezzo Pec e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre che depositata presso il registro delle imprese. Quanto alla valutazione del giudice sull’omologazione e dell’efficacia dell’eventuale decreto valgono le regole sancite dal Codice della Crisi d’Impresa (artt. 245-247-248).

Differenze tra il concordato di liquidazione nella liquidazione coatta amministrativa e nella liquidazione giudiziale

Mentre nel concordato liquidatorio giudiziale i soggetti legittimati possono presentare il concordato senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, nel concordato di liquidazione (di natura amministrativa) il deposito della proposta presso la cancelleria del tribunale può avvenire solo con questa autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato a una valutazione della convenienza della proposta rispetto ai creditori, oltre che dell’interesse pubblico, o meno. Entreranno in gioco, nel giudizio, anche la concreta fattibilità del piano concordatario e la regolarità formale della proposta da presentare.

L’opposizione alla proposta di concordato

Altra differenza è che non è prevista una votazione dei creditori, dunque non è richiesta una maggioranza. Quel che possono fare i creditori contro la proposta è opporsi attraverso il medesimo strumento. L’opposizione andrà presentata presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta a cura del commissario liquidatore.

La risoluzione del concordato e la riapertura della liquidazione coatta amministrativa

La conseguenza dell’annullamento e della risoluzione del concordato è la riapertura della liquidazione coatta amministrativa. E’ esclusa la possibilità di riapertura della liquidazione per i casi in cui è prevista quella giudiziale, definiti dall’art. 237 del Codice della Crisi d’Impresa.

La legge in questo caso prevede infatti che il tribunale, “entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore” possa ordinare “che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento”.

 

 

Il concordato di liquidazione nella liquidazione coatta amministrativa

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