I Crediti Prededucibili

La soddisfazione dei creditori e la responsabilità del liquidatore

I Crediti Prededucibili – L’attuale normativa sulla liquidazione non prevede indicazioni ad hoc rispetto al pagamento dei creditori. Si applica dunque il generale principio civilistico della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Il liquidatore che dovesse riscontrare un attivo incapiente rispetto all’ammontare dei debiti, dovrà tener conto delle cause legittime di prelazione, ovvero ipoteca, pegno e privilegio. Il liquidatore sarà quindi responsabile del mancato rispetto della par condicio creditorum se i crediti della massa attiva resteranno insoddisfatti.

I creditori privilegiati

Il liquidatore è tenuto quindi a eseguire il pagamento dei creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati, come appunto gli ipotecari, oltre che dei soggetti con un credito legato ai costi della liquidazione, come vedremo più avanti. Segue poi la soddisfazione dei creditori privilegiati di tipo generale, come ad esempio i lavoratori, e i creditori chirografari, nella misura consentita dagli esiti della liquidazione.

Il liquidatore, in caso di incapienza patrimoniale, è responsabile per il danno subito dal creditore che sia stato soddisfatto al termine della procedura per una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori dello stesso grado (con privilegio speciale, generale, o chirografari): il risarcimento dovuto in questo caso corrisponderà all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto a ricevere se il liquidatore avesse correttamente rispettato la par condicio creditorum.

La responsabilità del liquidatore

Come si è visto, dunque, i liquidatori hanno importanti responsabilità nel caso di incapienza dell’attivo societario e quindi di violazione dei principi legati al soddisfacimento dei creditori. L’onere di dimostrarlo in giudizio ricadrà in capo al creditore.

Sebbene la legge non preveda una disciplina specifica in questo senso, si può dire che alla gestione liquidatoria vadano applicati i principi generali in materia di responsabilità patrimoniale. Il primo di questi è il criterio della parità di trattamento fra i creditori, con connesso obbligo del liquidatore di procedere al soddisfacimento dei creditori sociali in nome della società debitrice. I liquidatori saranno quindi chiamati a pagare i debiti della società accertandone preventivamente l’esatta composizione. Andrà poi stilata la graduatoria delle prelazioni.

Questo passaggio è molto delicato: in questa fase, infatti, il creditore rischia di non essere soddisfatto e se questo accade il liquidatore realizza una violazione degli obblighi contrattuali e incorre in una responsabilità illimitata (ex art. 2495, comma 2, c.c.). Ciò si configura nel caso in cui il bilancio finale di liquidazione sia incapiente rispetto alla massa attiva dei debiti da soddisfare.

L’onere in capo al creditore insoddisfatto

Il creditore rimasto insoddisfatto, per un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato già nella fase di liquidazione, deve dimostrare la responsabilità personale e illimitata del liquidatore. Per liberarsi dalla responsabilità, dal canto suo, il liquidatore deve dimostrare che l’azzeramento dell’attivo patrimoniale della società, attraverso il pagamento dei debiti sociali, non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del suddetto creditore.

Il liquidatore è tenuto quindi a eseguire il pagamento dei creditori muniti di un privilegio speciale sui beni alienati, come appunto gli ipotecari, oltre che dei costi della liquidazione. Segue poi la soddisfazione dei creditori privilegiati di tipo generale, come ad esempio i lavoratori, e i creditori chirografari, nella misura consentita dagli esiti della liquidazione.

Fra i principi generali contenuti nel Codice della Crisi di Impresa c’è la definizione dei crediti prededucibili, una categoria molto importante, perché riconosce un diritto al soddisfacimento con preferenza.

L’elenco dei crediti deducibili

Oltre ai crediti espressamente qualificati dalla legge come tali, l’art. 6 del Codice della Crisi d’Impresa elenca fattispecie specifiche:

  1. a) “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa” (OCC), e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCRI). Resta esclusa la prededucibilità dei crediti professionali per tutte quelle prestazioni seguenti a incarichi conferiti dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, qualora queste siano portate avanti da meccanismi diversi dagli OCC e dall’OCRI.
  2. b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura d concordato sia aperta e gli accordi siano omologati;
  3. d) infine il Codice riconosce la categoria di prededucibili ai crediti “legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi”.

La prededucibilità nel corso delle procedure

La legge riconosce la prededucibilità anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Di fatto la prededucibilità che, come abbiamo detto viene intesa come il diritto al soddisfacimento con preferenza, assume il valore di un privilegio: quest’ultimo accompagnerà il credito nel corso di tutte le fasi esecutive.

Prededuzione e prelazione

Il concetto di prededucibilità non va confuso con quello di prelazione, che lo qualifica rispetto ai crediti chirografari, e attribuisce al titolare il diritto di essere soddisfatto con precedenza rispetto agli altri creditori della procedura concorsuale. Insomma la prededuzione si sovrappone al privilegio senza estinguerlo, perché i fatto è esterna alla procedura, mentre il privilegio ne è parte integrante.

I Crediti Prededucibili

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