Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici

1. Riforma crisi di impresa: riflessi penalistici
Il codice della Crisi di impresa, come recentemente riformato, è anche intervenuto in materia penale. In particolare, il Capo I del Titolo IX ha individuato, agli artt. 322-328, quelli che sono i reati commessi dall’imprenditore durante la liquidazione giudiziale. La normativa in esame, quindi, ha apportato delle modifiche ai reati, i quali sono state elaborati in origine in considerazione delle procedure tradizionali di liquidazione.
L’intento del legislatore è stato quello di creare una più organica rielaborazione della materia, alla luce delle modifiche apportate al regime della crisi.

1.1. Le ricadute penalistiche della riforma

La novità normative introdotte dal legislatore con il nuovo Codice della Crisi di impresa ha sicuri riflessi anche in ambito penalistico, in specie sulle norme che concernono i reati di bancarotta e le condotte dell’imprenditore in generale.
In particolare, l’articolo 375 del Codice ha introdotto una significativa modifica all’art. 2086 c.c.. La disposizione in questione estende l’onere dell’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia coerente con le dimensioni dell’impresa.
La struttura organizzativa deve essere tale da prevenire e arginare tempestivamente la crisi di impresa, al fine di evitare la perdita della continuità aziendale. Si impone, inoltre, l’onere di adottare tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per il superamento della crisi di impresa.
Tale disposizione, invero, accoglie un principio generale di diligenza organizzativa che era desumibile già dal codice civile, con riferimento alle norme in materia societaria. Infatti, anche l’art. 2381 c.c. prevede un obbligo organizzativo e un generale dovere di diligenza, altrettanto richiamato all’art. 2392 c.c., che impone di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e in base alle competenze possedute.

1.2. Oneri di diligenze
La riforma ha individuato una serie di oneri di diligenza, che inevitabilmente hanno comportato dei riflessi anche in ambito penalistico.
Al fine di accertare l’imminente fase di crisi, sarà tenuto ad accertare secondo diligenza i c.d. indici sintomatici della crisi, che sono stati individuati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Oltre agli indici indicati, l’impresa può valutare altri fattori, in base alle caratteristiche della singola impresa in riferimento. Tali indici devono essere citati nella nota integrativa di bilancio, con attestazione di un professionista abilitato.
Anche in capo agli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione sono posti alcuni oneri e doveri a cui sono chiamati ad adempiere in costanza della crisi di impresa. Questi infatti, ai sensi dell’art. 14 del codice della crisi, hanno l’obbligo di: “di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi”.
Tale segnalazione deve riportare anche la fissazione di un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro i quali l’organo amministrativo è tenuto a riferire in ordine alle soluzione prospettate e le iniziative intraprese. Inoltre in caso di “omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione […] delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi”, gli organi o soggetti citati sono tenuti “senza indugio” a comunicare l’esito all’organismo di composizione della crisi (OCRI) “fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni” (cfr. art. 14, comma 2, CCII).

1.3. Riflessi penalistici degli oneri di diligenza introdotti

Come evidenziato poc’anzi, l’introduzione dei predetti oneri di diligenza hanno inciso significativamente su alcuni reati fallimentari, che esamineremo in dettaglio nei paragrafi seguenti, a partire dalla sezione seconda.
In particolare, la previsione di predetti oneri ha inciso sulle fattispecie colpose di bancarotta semplice, di cui all’art. 323 lett. d) e all’art. 330 lett. b) del CCII. In particolare, tali disposizioni prevedono la responsabilità ove sia “aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa” e nell’avere “concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge”.
Ciò comporta che la violazione di uno dei predetti oneri di diligenza hanno potuto esteso l’area del penalmente rilevante, imponendo nuove regole di condotta sull’imprenditore. Gli organi di controllo sono poi esonerati da tale responsabilità laddove sia effettuata una tempestiva comunicazione all’OCRI.

1.4. Le disposizioni sui gruppi di impresa
La riforma del Codice della crisi di impresa ha introdotto anche una serie di novità rispetto alla disciplina dei gruppi di imprese. 
In primo luogo è opportuno ricordare che i patrimoni di ciascuna delle singole società o imprese in gruppo sono dotate di autonomia, quindi anche le rispettive masse fallimentari sono separate.
Il codice della crisi prevede poi che “il piano o i piani concordatari” possano “altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative. Tali operazioni presuppongono anche la possibilità di operare un trasferimento di risorse tra le imprese del gruppo. Predette operazioni devono esser validare da un professionista indipendente, in tal modo si assicura la continuità aziendale per le imprese.
In particolare, art. 290 CCII rinvia all’art. 2497 c.c., così estende al diritto fallimentare la disposizione che prevede la non responsabilità delle costei e degli enti che svolgono attività di controllo delle società.
Dunque, i trasferimenti tra le imprese sono ritenuti attualmente leciti, non comportando eventuale responsabilità laddove venga in evidenza un tale trasferimento in fase di crisi di impresa.
Tale principio è invero già ripreso dall’art. 2634 c.c. secondo cui “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”.
L’effetto della norma in questione è quello di estendere l’area di liceità dei trasferimenti tra le imprese. Tale liceità trova il proprio presupposto nell’esigenza di soggiacere i creditori di tutte le imprese del gruppo.
Dunque, i trasferimenti tra le imprese sono ritenuti attualmente leciti, non comportando eventuale responsabilità penale laddove venga in evidenza un tale trasferimento in fase di crisi di impresa. La disposizione incide quindi sull’area del penalmente rilevante delle ipotesi di bancarotta riguardanti le operazioni infragruppo.

2. Bancarotta fraudolenta: cosa prevede attualmente?
L’art. 322 disciplina il reato di bancarotta fraudolenta. Ad oggi, la norma prevede il reato commesso dall’imprenditore quando:
– ha sottratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
– ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con oli scopo di procurare a sé p ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
In questo caso, la condotta tenuta dall’imprenditore viene punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Mentre, laddove l’imprenditore, prima o durante la procedura, abbia inteso favorire uno o più creditore, esegua pagamenti o simula titolo di prelazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.1. Cosa tutela la bancarotta?
La ratio della bancarotta è piuttosto evidente: è la tutela dei creditori. La bancarotta offende i creditori, in genere perché riduce la garanzia patrimoniale generica:
– la distrazione incide sulla quantità del patrimonio e quindi sulla possibilità di soddisfazione; oppure perché altera la par condicio, il pagamento preferenziale (io pago uno in danno di un altro);
– oppure incide sulla documentazione, sulla possibilità di ricostruire esattamente la situazione patrimoniale, quindi sulla possibilità di capire quant’è la consistenza della garanzia patrimoniale generica e anche questo indirettamente lede i creditori, perché se non è ben rappresentata documentalmente la situazione patrimoniale, sussistono inevitabilmente difficoltà anche nell’agire in via esecutiva.
La bancarotta pone anche il problema della “norma a più fattispecie” o della “disposizione a più norme”, perché il legislatore descrive diversi comportamenti.
Da un lato, sono previste tre macro categorie di bancarotta: preferenziale, documentale e distrattiva. E poi all’interno di ciascuna categoria diverse modalità, ad esempio quella documentale può essere realizzata occultando i documenti, distruggendoli. Similmente quella distrattiva pure in vario modo, distruggendo, deteriorando, disperdendo il patrimonio. Infine, quella preferenziale è posta in essere in vario modo, simulando titoli di preferenza, simulando titoli di prelazione oppure facendo pagamenti preferenziali.

2.2. Il dolo nella bancarotta fraudolenta
Il reato di bancarotta fraudolenta è un reato esclusivamente doloso. Il dolo, coerentemente con la natura di reato di percolo, è generico. Pertanto è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori.
Non risulta, invece, necessaria l’intenzione di causarlo, cosicché il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perdita altamente probabile se non certa (Cass. pen. sez. V 8 marzo 2022 n. 17094).

3. La bancarotta semplice (Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici)
La bancarotta semplice è disciplinata all’art. 323, norma che punisce l’imprenditore in liquidazione giudiziale, con la reclusione da sei mesi a due anni, fuori dai casi previsti dall’art. 322 se:
– ha sostenuto spese personali o per la famiglia, eccessive rispetto alla sua condizione economica;
– ha consumato una parte notevole del suo patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti e/o con lo scopo di ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
– ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale;
– non ha soddisfatto le obbligazione assunte in un precedente concordato preventivo. La stessa pena si applica e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare e incompleta.
Anche in questa circostanza un’eventuale condanna comporta l’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
Non costituiscono reato i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato nonché i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99, 100 e 101.

3.1. Le caratteristiche della bancarotta semplice (Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici)
La giurisprudenza è, invero, in più occasioni, intervenuta al fine di chiarire alcuni elementi che connotano il reato di bancarotta semplice. In primo luogo, sono sorti dei dubbi circa alcuni elementi che connotano la fattispecie.
Un primo concetto esaminato è quello di “spesa eccessiva”. Essa è ben distinto da quello di dissipazione, citato nell’articolo precedente, rispetto alla bancarotta fraudolenta. Infatti, con dissipazione è attività di spesa ingiustificata, mentre la spesa eccessiva si sostanzia in una condotta che esuberi i limiti della normale spesa, come sarebbe desumibile dalla condizione patrimoniale che impone una tutela del creditore.
Invero, già una risalente giurisprudenza, è intervenuta al fine di differenziare la fattispecie della dissipazione dalla spesa eccessiva. A tal proposito, si richiama la sent. Cass. Pen., sentenza 20 novembre 1952, in Giur. Compl. Cass. Pen., 1952, III, 637, che individuano il criterio distintivo nella finalità perseguita, ossia lo scopo voluttuario per alimentare i propri vizi.
Altro elemento oggetto di chiarificazione da parte dell’interprete, è il concetto di operazione di pura sorte. Queste non sono da intendersi come l’impiego di risorse in attività di gioco d’azzardo, potendosi, in tal caso, configurare una forma di dissipazione.
Sono invece tali gli atti mediante i quali si pone a rischio una parte del patrimonio, per uno scopo che ha un collegamento con la vita economica dell’attività di impresa.
Si distingue anche dalle operazioni manifestamente imprudenti. In questo caso, a differenza delle operazione di pura sorte, alcuni elementi sono controllabili dall’imprenditore. Mentre nelle operazioni di pura sorte, il risultato dell’attività non è in alcun modo governabile. Per quanto riguarda l’aggravamento del dissesto, questo è in genere una conseguenza della dichiarazione di liquidazione giudiziale, oppure di altre scelte imprudenti o,comunque, imputabili a colpa grave dell’imprenditore. Un esempio tipico, si ha aggravamento del dissesto in caso di ricorso al credito usurario o l’assunzione di considerevoli impegni finanziari.

3.2. Riflessioni sull’elemento psicologico del reato (Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici)
Per quanto riguarda l’elemento psicologico introdotto per il reato in esame, è opportuno segnalare un dibattito sul punto. Infatti, secondo la formulazione della norma sembra che il reato sia tendenzialmente solo colposo. Ciò sarebbe suffragato anche dal confronto con la norma della bancarotta fraudolenta, che espressamente prevede il dolo.
L’elemento psicologico varrebbe a distinguere le due fattispecie previste dal Codice dell’Impresa.
Secondo un diverso orientamento, invece, la bancarotta semplice ha natura colposa solo nelle ipotesi di cui alla lett. b) e d), mentre la lett. c) avrebbe natura dolosa. Infine, la fattispecie della lett. a) sarebbe sia di natura dolosa che colposa.

4. I reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in fase di liquidazione (Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici)
Un ulteriore gruppo di disposizioni, poi, si occupa anche dei reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore, in costanza della procedura di liquidazione.
L’art. 329 del codice della crisi di impresa prevede, similmente a quanto già disposto dall’art. 322 disciplina il reato di bancarotta fraudolenta sancendo che si applicano le pene previste dallo stesso art. 322, ove la condotta sia tenuta da amministratori, direttori generali, sindaci e a i liquidatori di società in liquidazione giudiziale, laddove abbiano commesso uno dei reati previsti dalla norma in esame.
Similmente poi le disposizioni seguenti, fino all’art. 333, estendono talune delle fattispecie di cui agli art. 322, 323 e 325 a predette figure espressamente richiamate dall’art. 329.
SI prevede, nello specifico, la responsabilità del curatore fallimentare che abbia un interesse privato e personale nella liquidazione giudiziale, all’art. 333. Altresì si dispone una responsabilità di questo ove riceva o pattuisca una retribuzione in denaro o altra forma, in aggiunta a quella liquidatagli dal tribunale o dal giudice. Qualora il curatore, inoltre, ometta di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, che detiene a causa del suo ufficio, è altrettanto chiamato a rispondere giudizialmente.
L’articolo 338 disciplina il reato di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale.
Viene punito chiunque fuori dai casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona, presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
Le condotte incriminate sono espressamente individuare al co. 3:
– dopo l’apertura della procedura di liquidazione, al di fuori dei casi di bancarotta fraudolenta o favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta o dissimula beni del debitore assoggettate a liquidazione in dichiarazioni pubbliche o private;
– se, essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore, sottrae, distrae o ricetta medica o altri beni dello stesso o li acquisisca a prezzo notevolmente inferiore all’effettivo valore del bene.
La pena è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.

5. Reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Reati Crisi di Impresa Riflessi Penalistici)
Una delle novità significative del D.Lgs. 83 del 2022, che dà attuazione alla riforma del Codice della crisi di impresa, sono le norme in tema di reati nelle procedure di composizione della crisi, come modificati dall’art. 40.
L’art. 344, rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi”, punisce il debitore che:
– al fine di ottenere l‘accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo o dolosamente simula attività inesistenti;
– produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte la documentazione relativa alla propria situazione debitore, ovvero la propria documentazione contabile;
– effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
– dopo il deposito del piano di ristrutturazione del debito o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura aggrava, la sua posizione debitore e intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
Tale disposizione si applicano al debitore che risulta incipiente, che con la domanda di esdebitazione produce documentazione contraffatta alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitore oppure la propria documentazione contabile o omette, dopo il decreto di esdebitazione la dichiarazione di cui al co. 7 dell’art. 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
Il comma , aggiunto con il decreto legislativo 147 del 26 ottobre 2020, prevede poi un’ulteriore ipotesi di reato. La disposizione stabilisce che è punito anche il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli artt. 68 78 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75, nell’attestazione di cui all’articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’art. 283.
La responsabilità si estende anche all’organo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando un atto del suo ufficio.
Inoltre, il co 2 dell’art. 40, su menzionato, ha abrogato la fattispecie di cui all’art. 345 CCII, ossia il falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI.
Mentre non sono stati oggetto di modifiche i reati di cui agli artt. 346 e 347.

5.1. Disposizioni processualistiche
La riforma ha anche introdotto alcune precisazioni processualistiche. 
Per i reati di cui agli artt. 322, 323, 329 e 330, l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Può essere esercitata prima nel caso previsto dall’art. 38 in ogni altro caso in cui sussistano gravi motivi ed esista o sia contemporaneamente stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione.
Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale possono costituirsi parte civile nel procedimento penale, per i reati che abbiamo provveduto a descrivere.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendano far valere un titolo di azione propria personale.

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