Le procedure concorsuali liquidative e le procedure di risanamento o recupero

Le procedure concorsuali liquidative – Le diverse categorie di procedure concorsuali tradizionali si distinguono a seconda delle modalità di soddisfacimento dei creditori e del momento in cui avvengono: se nell’ambito della procedura stessa o della sua conclusione.

Le procedure esecutivo-satisfattive
Il soddisfacimento dei creditori avviene nell’ambito della procedura nel caso della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta e dell’amministrazione straordinaria con indirizzo di recupero. L’amministrazione straordinaria con indirizzo di ristrutturazione si riferisce invece a quelle procedure per le quali il soddisfacimento dei creditori avviene una volta che la procedura stessa è conclusa.

Le procedure liquidative e le procedure conservative
C’è poi la classificazione che si riferisce alla sorte dell’impresa: avremo quindi le procedure liquidative-dissolutive e quelle conservative, a loro volta distinte in due sottocategorie, ovvero quelle di risanamento e quelle di recupero. La distinzione non è tuttavia così rigida. In alcune procedure liquidative si può infatti riscontrare un fine di conservazione. La vera e propria distinzione riguarda dunque le procedure con scopo di risanamento e quelle che hanno come oggetto il recupero e la riorganizzazione  dei complessi produttivi. Nel primo caso ci si riferisce all’amministrazione straordinaria con indirizzo di ristrutturazione che mira al riequilibrio di impresa. Il secondo caso è quello che abbraccia tutte le altre procedure e si conclude con la cessione a terzi.

Gli apparati delle procedure concorsuali
Le procedure concorsuali, pur nelle loro diverse peculiarità, sono accomunate dal fatto di avere come vincolo di destinazione il patrimonio del debitore. Altro elemento comune è l’apparato chiamato a sostituirsi al debitore nella gestione del patrimonio stesso. Lo stesso apparato sarà incaricato dello svolgimento delle procedure. A seconda delle procedure, questo organismo sarà più o meno complesso, così come variabilmente complesse saranno le attività a questo affidate.

La nomina e la funzione degli apparati
Sarà il provvedimento di apertura della procedura a organizzare l’apparato, con la nomina dei soggetti da adibire alle diverse funzioni. Nel caso delle procedure concorsuali tradizionali si possono individuare delle caratteristiche comuni legate alle funzioni fondamentali degli apparati. Vediamole:

  1. Direzione e controllo. Questa funzione è affidata all’autorità giudiziaria, nel caso della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo. Nella liquidazione coatta spetterà invece all’autorità amministrativa, mentre nell’amministrazione straordinaria delle grande imprese insolventi questa funzione sarà ricoperta sia dall’autorità giudiziaria che da quella amministrativa.
  2. Funzione gestoria. Questo compito sarà affidato a una componente tecnica individuata appositamente a seconda della procedura avviata. Sarà rivestita dal curatore, nella liquidazione giudiziale, dal commissario liquidatore in quella coatta amministrativa e dal commissario straordinario nell’amministrazione straordinaria.
  3. Questa funzione è affidata a un organismo collegiale appositamente costituito. Nelle procedure giudiziarie sarà composta dal comitato dei creditori, nella liquidazione coatta e nell’amministrazione straordinaria dal comitato di sorveglianza.

La gestione delle procedure di sovraindebitamento
In questo caso l’apparato adibito a svolgere le diverse funzioni è costituito dall’autorità giudiziaria, dal tribunale  e dall’Organismo di composizione delle crisi (O.C.C.), per la gestione degli aspetti più tecnici. Nella procedura di liquidazione controllata questo compito sarà svolto dal liquidatore.

L’autonomia degli organi
Tra i soggetti su descritti non esistono rapporti gerarchici. Si può parlare piuttosto di sovraordinazione. Si pensi al rapporto tra autorità giudiziaria e amministrativa con l’organo tecnico. Certo le due autorità avranno sempre una posizione di supremazia che si esprime nella nomina, nella revoca e nella vigilanza e controllo, così come, in alcuni casi, una funzione di direzione. Ciò non vuol dire però che l’organo tecnico abbia una funzione di mera esecuzione. Lo stesso principio è applicabile anche all’interno degli stessi organi: nelle procedure giudiziarie il tribunale ha dei poteri come nomina e revoca che al giudice delegato non spettano. Ma ciò non vuol dire che il primo possa sostituirsi al secondo.

Le fasi delle procedure concorsuali
La fase di apertura e quella di chiusura sono dei veri e propri procedimenti costanti, rinvenibili in tutte le procedure. Oltre a queste, le fasi che si ripetono in tutte le procedure sono quella di gestione, o di concorso nella gestione, del patrimonio del debitore, quella dell’accertamento o della ricostruzione del passivo. Altre fasi non sono sempre presenti nelle procedure: è questo il caso della liquidazione del patrimonio responsabile e del soddisfacimento dei creditori. In alcune procedure queste fasi possono rimanere esterne.

La tutela degli interessi
Le procedure concorsuali tradizionali rispondono a interessi che possono essere sia di natura privatistica che pubblicistica. Si pensi alla liquidazione giudiziale: la tutela della par condicio creditorum consente di rinvenire la tutela di un interesse privatistico, legato al soddisfacimento dei titolari di crediti. Ma è allo stesso tempo anche un interesse pubblico a essere tutelato: l’eliminazione, dal mercato, di un’impresa in dissesto, così come, ad esempio, la tutela del credito bancario. Nella liquidazione coatta amministrativa, quello che è senz’altro la tutela di un interesse pubblico, non esclude anche una lettura diversa, ovvero la finalità estintiva per il soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Il soddisfacimento dei creditori come interesse comune
Fermo restando l’interesse pubblico sottostante a molte delle procedure concorsuali individuate, quello del soddisfacimento dei creditori sembra essere l’interesse prevalente e comune a tutte le procedure concorsuali. Alla tutela di questo interesse si affiancano, a seconda dei casi e della natura delle procedure, interessi collettivi. Si pensi ad esempio al principio dell’allocazione più produttiva delle risorse economiche di un’azienda in dissesto, per garantire maggiore efficienza delle stesse, nel caso delle diverse procedure di liquidazione.

Le procedure concorsuali liquidative

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